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COSTITUZIONE - L'Associazione Commercianti di Bracciano è stata costituita il 19 maggio 2009 ed estende le sue attività, con impegno, professionalità e serietà, in tutto il territorio comunale di Bracciano, qualificandosi quale punto di riferimento e guida sicura per chi esercita un'attività commerciale o di pubblico esercizio sullo stesso territorio braccianese, sia come insieme che come singoli operatori.

FINALITA' - L'Associazione non ha fini politici, non ha fini di lucro e non può intrattenere rapporti con partiti politici.
I suoi principali scopi sociali sono:
# la tutela e l'assistenza dei propri iscritti per quanto riguarda gli interessi e le problematiche concernenti la lora attività commerciale;
# la rappresentanza della categoria presso le autorità comunali e le organizzazioni sindacali dei commercianti della Provincia di Roma;
# la promozione di iniziative di assistenza a favore degli iscritti;
# la delega o nomina di propri rappresentanti presso il Comune, Enti o Commissioni comunali;
# l'esercizio di ogni altro compito che sia ad essa direttamente affidato dalla legge o dal deliberato dell'Assemblea.

SOCI - Possono far parte dell'Associazione TUTTI i commercianti che esercitano le loro attività nel Comune di Bracciano e che siano in possesso di regolare autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio.
La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo dell'Associazione che, dopo gli opportuni controlli, ne delibera l'accoglimento.
L'iscrizione effettuata impegna il socio per 1anno e si intende tacitamente rinnovata per 1 ulteriore anno salvo dimissioni scritte, presentate con almeno 1 mese di anticipo sul termine dell'anno di riferimento.

DECADENZA E RECESSO - La qualifica di Socio si perde:
# per cessione o cessazione dell'attività commerciale esercitata;
# per dimissione validamente prsentata;
# per condanna penale passata in giudicato;
# per morasità;
# per condotta immorale.
La perdita della qualifica di Socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul fondo comune.

OBBLIGHI - L'Associato è obbligato a corrispondere la quota sociale nella misura stabilita dall'Assemblea ordinaria annuale.
La quota può essere corrisposta in più rate di acconto nella misura che verrà stabilita, anno per anno, dall'Assemblea ordinaria.
Il Socio viene dichiarato "moroso" trascorsi 3 mesi dalla data di scadenza dell'ultima rata non corrisposta.
L'Associato può esercitare i diritti sociali SOLO se in regola con il versamento delle quote.


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Atto Costitutivo
Elenco Soci