COSTITUZIONE
- L'Associazione Commercianti
di Bracciano è stata costituita il 19
maggio 2009 ed estende le sue attività, con impegno,
professionalità e serietà, in tutto il territorio
comunale di Bracciano, qualificandosi quale punto di riferimento
e guida sicura per chi esercita un'attività commerciale
o di pubblico esercizio sullo stesso territorio braccianese,
sia come insieme che come singoli operatori.
FINALITA'
- L'Associazione non ha fini politici, non ha fini di lucro
e non può intrattenere rapporti con partiti politici.
I suoi principali scopi sociali sono:
# la tutela e l'assistenza dei propri iscritti per quanto riguarda
gli interessi e le problematiche concernenti la lora attività
commerciale;
# la rappresentanza della categoria presso le autorità
comunali e le organizzazioni sindacali dei commercianti della
Provincia di Roma;
# la promozione di iniziative di assistenza a favore degli iscritti;
# la delega o nomina di propri rappresentanti presso il Comune,
Enti o Commissioni comunali;
# l'esercizio di ogni altro compito che sia ad essa direttamente
affidato dalla legge o dal deliberato dell'Assemblea.
SOCI - Possono
far parte dell'Associazione TUTTI i commercianti che esercitano
le loro attività nel Comune di Bracciano e che siano
in possesso di regolare autorizzazione amministrativa per l'esercizio
del commercio.
La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio
Direttivo dell'Associazione che, dopo gli opportuni controlli,
ne delibera l'accoglimento.
L'iscrizione effettuata impegna il socio per 1anno e si intende
tacitamente rinnovata per 1 ulteriore anno salvo dimissioni
scritte, presentate con almeno 1 mese di anticipo sul termine
dell'anno di riferimento.
DECADENZA E RECESSO
- La qualifica di Socio si perde:
# per cessione o cessazione dell'attività commerciale
esercitata;
# per dimissione validamente prsentata;
# per condanna penale passata in giudicato;
# per morasità;
# per condotta immorale.
La perdita della qualifica di Socio comporta la rinuncia ad
ogni diritto sul fondo comune.
OBBLIGHI
- L'Associato è obbligato a corrispondere la quota sociale
nella misura stabilita dall'Assemblea ordinaria annuale.
La quota può essere corrisposta in più rate di
acconto nella misura che verrà stabilita, anno per anno,
dall'Assemblea ordinaria.
Il Socio viene dichiarato "moroso" trascorsi 3 mesi
dalla data di scadenza dell'ultima rata non corrisposta.
L'Associato può esercitare i diritti sociali SOLO se
in regola con il versamento delle quote.
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